Il Trattato del Nord Atlantico

Le Parti del presente Trattato riaffermano la loro fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e tutti i governi.
Sono determinate a salvaguardare la libertà, il patrimonio comune e la civiltà dei loro popoli, fondata sui principi della democrazia, della libertà individuale e dello Stato di diritto. Essi cercano di promuovere la stabilità e il benessere nell’area del Nord Atlantico.
Sono decisi a unire i loro sforzi per la difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza. Esse convengono pertanto il presente Trattato del Nord Atlantico :

Articolo 1

Le parti si impegnano, come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, a risolvere qualsiasi controversia internazionale in cui possano essere coinvolte con mezzi pacifici in modo tale che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, e ad astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza in qualsiasi modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Articolo 2

Le parti contribuiranno all’ulteriore sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli rafforzando le loro libere istituzioni, portando ad una migliore comprensione dei principi su cui queste istituzioni sono fondate, e promuovendo condizioni di stabilità e di benessere. Esse cercheranno di eliminare i conflitti nelle loro politiche economiche internazionali e incoraggeranno la collaborazione economica tra una o tutte loro.

Articolo 3

Al fine di raggiungere più efficacemente gli obiettivi del presente Trattato, le Parti, separatamente e congiuntamente, per mezzo di un continuo ed efficace autoaiuto e aiuto reciproco, manterranno e svilupperanno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza agli attacchi armati.

Articolo 4

Le Parti si consulteranno ogni volta che, a giudizio di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle Parti sarà minacciata.

Articolo 5

Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o in America del Nord sarà considerato un attacco contro tutte loro e di conseguenza convengono che, se un tale attacco armato si verifica, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di autodifesa individuale o collettiva riconosciuto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, assisterà la Parte o le Parti così attaccate prendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre Parti, le azioni che riterrà necessarie, compreso l’uso della forza armata, per ripristinare e mantenere la sicurezza della zona dell’Atlantico settentrionale.

Ogni attacco armato di questo tipo e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente riferite al Consiglio di Sicurezza. Tali misure saranno terminate quando il Consiglio di sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 6 1

Ai fini dell’articolo 5, un attacco armato contro una o più delle parti è considerato come un attacco armato:

  • sul territorio di una qualsiasi delle Parti in Europa o in America del Nord, sui dipartimenti algerini di Francia 2, sul territorio della Turchia o sulle isole sotto la giurisdizione di una qualsiasi delle Parti nella zona dell’Atlantico del Nord a nord del Tropico del Cancro;
  • sulle forze, navi o aeromobili di una qualsiasi delle Parti, quando si trovino in o sopra questi territori o qualsiasi altra area in Europa in cui le forze di occupazione di una qualsiasi delle Parti erano di stanza alla data di entrata in vigore del Trattato o nel Mar Mediterraneo o nell’area dell’Atlantico del Nord a nord del Tropico del Cancro.

Articolo 7

Il presente trattato non pregiudica e non deve essere interpretato in modo da pregiudicare in alcun modo i diritti e gli obblighi previsti dalla Carta delle Parti che sono membri delle Nazioni Unite, né la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 8

Ogni parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali attualmente in vigore tra essa e qualsiasi altra parte o qualsiasi Stato terzo è in conflitto con le disposizioni del presente trattato, e si impegna a non sottoscrivere alcun impegno internazionale in conflitto con il presente trattato.

Articolo 9

Le parti istituiscono un consiglio, in cui ciascuna di esse è rappresentata, per esaminare le questioni relative all’applicazione del presente trattato. Il Consiglio è organizzato in modo da potersi riunire rapidamente in qualsiasi momento. Il Consiglio istituirà gli organi sussidiari che si renderanno necessari; in particolare esso istituirà immediatamente un comitato di difesa che raccomanderà misure per l’applicazione degli articoli 3 e 5.

Articolo 10

Le parti possono, di comune accordo, invitare ad aderire al presente trattato ogni altro Stato europeo in grado di promuovere i principi del presente trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni Stato così invitato potrà diventare Parte del Trattato depositando il proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d’America. Il governo degli Stati Uniti d’America informerà ciascuna delle Parti del deposito di ciascuno di tali strumenti di adesione.

Articolo 11

Il presente Trattato sarà ratificato e le sue disposizioni saranno attuate dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati quanto prima presso il governo degli Stati Uniti d’America, che notificherà ogni deposito a tutti gli altri firmatari. Il trattato entrerà in vigore tra gli Stati che lo avranno ratificato non appena saranno state depositate le ratifiche della maggioranza dei firmatari, comprese le ratifiche di Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, ed entrerà in vigore nei confronti degli altri Stati alla data del deposito delle loro ratifiche. (3)

Articolo 12

Dopo che il trattato sarà stato in vigore per dieci anni, o in qualsiasi momento successivo, le parti si consulteranno, se una di esse ne farà richiesta, per riesaminare il trattato, tenendo conto dei fattori che influiscono allora sulla pace e sulla sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale, compreso lo sviluppo di accordi universali e regionali ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 13

Dopo che il trattato sarà stato in vigore per venti anni, ogni parte potrà cessare di esserlo un anno dopo che la sua notifica di denuncia sarà stata data al governo degli Stati Uniti d’America, che informerà i governi delle altre parti del deposito di ogni notifica di denuncia.

Articolo 14

Il presente trattato, i cui testi inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America. Copie debitamente certificate saranno trasmesse da tale governo ai governi degli altri firmatari.

  1. La definizione dei territori ai quali si applica l’articolo 5 è stata rivista dall’articolo 2 del protocollo al Trattato Nord Atlantico sull’adesione della Grecia e della Turchia firmato il 22 ottobre 1951.
  2. Il 16 gennaio 1963, il Consiglio del Nord Atlantico ha constatato che per quanto riguarda gli ex dipartimenti algerini della Francia, le clausole pertinenti di questo trattato erano diventate inapplicabili a partire dal 3 luglio 1962.
  3. Il trattato è entrato in vigore il 24 agosto 1949, dopo il deposito delle ratifiche di tutti gli stati firmatari.

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