LA LEGGE SULLA NAZIONALITÀ

(Naturalizzazione)

Articolo 4.

Una persona che non ha la cittadinanza giapponese (di seguito denominata straniero) può acquisire la cittadinanza giapponese mediante naturalizzazione.

2. Per la naturalizzazione è necessario ottenere il permesso del ministro della giustizia.

Articolo 5.

Il Ministro della Giustizia non permetterà la naturalizzazione di uno straniero a meno che non soddisfi tutte le seguenti condizioni:
(1) che egli sia domiciliato in Giappone da cinque anni o più consecutivamente;
(2) che abbia venti anni o più e la piena capacità di agire secondo la legge del suo paese d’origine;
(3) che sia di condotta retta;
(4) che sia in grado di assicurarsi il sostentamento con i propri beni o capacità, o con quelli del coniuge o di altri parenti con i quali vive in comune;
(5) di non avere alcuna nazionalità, o che l’acquisizione della nazionalità giapponese comporterà la perdita della nazionalità straniera;
(6) di non aver mai complottato o sostenuto, o formato o appartenuto ad un partito politico o altra organizzazione che abbia complottato o sostenuto il rovesciamento della Costituzione del Giappone o del governo esistente sotto di essa, dall’entrata in vigore della Costituzione del Giappone.

2. Quando uno straniero è, indipendentemente dalla sua intenzione, incapace di privarsi della sua attuale nazionalità, il Ministro della Giustizia può permettere la naturalizzazione dello straniero, nonostante che lo straniero non soddisfi le condizioni di cui al punto (5) del paragrafo precedente, se il Ministro della Giustizia trova circostanze eccezionali nel suo rapporto familiare con un cittadino giapponese, o altre circostanze.

Articolo 6.

Il Ministro della Giustizia può permettere la naturalizzazione di uno straniero nonostante che lo straniero non soddisfi la condizione di cui al punto (1) del paragrafo 1 dell’ultimo articolo precedente, a condizione che il suddetto straniero rientri in una delle seguenti voci, e sia attualmente domiciliato in Giappone:
(1) Colui che ha avuto un domicilio o una residenza in Giappone per tre anni consecutivi o più e che è il figlio di una persona che era un cittadino giapponese (escluso un figlio per adozione);
(2) Colui che è nato in Giappone e che ha avuto un domicilio o una residenza in Giappone per tre anni consecutivi o più, o il cui padre o la madre (esclusi padre e madre per adozione) è nato in Giappone;
(3) Colui che ha avuto una residenza in Giappone per dieci anni consecutivi o più.

Articolo 7.

Il Ministro della Giustizia può permettere la naturalizzazione di uno straniero che è il coniuge di un cittadino giapponese, nonostante che detto straniero non soddisfi le condizioni di cui ai punti (1) e (2) del paragrafo 1 dell’articolo 5, se detto straniero ha avuto un domicilio o una residenza in Giappone per tre anni consecutivi o più ed è attualmente domiciliato in Giappone. La stessa regola si applica nel caso in cui lo straniero che è il coniuge di un cittadino giapponese è stato sposato con il cittadino giapponese per tre anni o più e ha avuto un domicilio in Giappone per un anno consecutivo o più.

Articolo 8.

Il Ministro della Giustizia può permettere la naturalizzazione di uno straniero nonostante che lo straniero non soddisfi le condizioni di cui ai punti (1), (2) e (4) del paragrafo 1 dell’articolo 5, purché lo straniero rientri in una delle seguenti voci:
(1) Uno che è un figlio (escluso un figlio adottivo) di un cittadino giapponese e ha un domicilio in Giappone;
(2) Uno che è un figlio adottivo di un cittadino giapponese e ha avuto un domicilio in Giappone per un anno consecutivo o più ed era un minore secondo la legge del suo paese d’origine al momento dell’adozione;
(3) Uno che ha perso la nazionalità giapponese (escluso uno che ha perso la nazionalità giapponese dopo la naturalizzazione in Giappone) e ha un domicilio in Giappone;
(4) Uno che è nato in Giappone e non ha avuto la nazionalità dal momento della nascita, e ha avuto un domicilio in Giappone per tre anni consecutivi o più da allora.

Articolo 9.

Per quanto riguarda uno straniero che ha reso un servizio particolarmente meritorio al Giappone, il Ministro della Giustizia può, nonostante la disposizione dell’articolo 5, paragrafo 1, permettere la naturalizzazione dello straniero con l’approvazione della Dieta.

Articolo 10.

Il Ministro della Giustizia, quando permette la naturalizzazione, fa un annuncio in tal senso mediante avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale.

2. La naturalizzazione entra in vigore a partire dalla data dell’avviso pubblico di cui al paragrafo precedente.

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